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Diritto
23 Marzo 2022
Attestazione di conformità degli atti nel processo tributario
La mancanza di attestazione di conformità dei documenti depositati non dà luogo di per sé a inammissibilità del ricorso: rileva soltanto l’accertamento della loro difformità.
In materia di contenzioso tributario, la disposizione contenuta nell’art. 22, c. 3, D.Lgs. 546/1992 impone chiaramente che in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale, la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della Commissione Tributaria non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile.
Sulla specifica tematica prospettata, si segnala un importante intervento della Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 2.03.2022, n. 6838) con cui i giudici di Piazza Cavour chiariscono la portata di tale dispositivo, nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di tale vizio.
Il caso in esame trae spunto dall'appello dell’Agenzia delle Entrate che si era vista rigettare in quanto ritenuto inammissibile un atto di ricorso contro la decisione di primo grado, per essere l'atto di appello depositato dal Fisco in segreteria, di fatto, privo dell'attestazione di conformità tra quanto depositato e l'originale. Le doglianze sull'interpretazione del...