Accertamento, riscossione e contenzioso 15 Gennaio 2026

Attestazioni di terzi e prova per presunzioni

La Cassazione richiama il giudice tributario a una valutazione attenta, seria, responsabile e non di comodo. L’Ordinanza Cass. civ., Sez. V, 10.11.2025, n. 29610 è una pronuncia che merita attenzione non tanto per il tema “di settore” (il ristorante e il c.d. vinometro), quanto per il suo messaggio di metodo procedurale.

Nel processo tributario, soprattutto nel vecchio regime dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 (con divieto di testimonianza), le dichiarazioni di terzi entrano nel giudizio solo come materiale indiziario e, pertanto, chiedono al giudice un lavoro più rigoroso e non superficiale. La questione appare prima facie piuttosto semplice. Invero, siccome la prova testimoniale era vietata, il processo non può scivolare in un surrogato “informale” della testimonianza, dove dichiarazioni scritte (spesso predisposte “a tavolino”) diventano, di fatto, decisive in mancanza di un setaccio critico che il sistema in ogni caso imporrebbe.La Cassazione, in questa ordinanza, ribadisce l’importanza delle funzioni del giudice, chiarendo che questi è tenuto a esercitare una funzione di valutatore che deve misurare gli indizi con i parametri dell’art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza) e motivare sempre le proprie conclusioni in modo intellegibile, evitando scorciatoie.La vicenda oggetto di commento nasce da un accertamento analitico-induttivo fondato sulla ricostruzione dei ricavi a partire dalle bottiglie di vino acquistate, consumate e fatturate. L’Ufficio rileva uno scostamento significativo tra ricavi dichiarati e ricavi ricostruiti, con differenziale superiore a 200.000 euro. In pratica, la differenza tra bottiglie “somministrate” e bottiglie effettivamente fatturate diventa il cuore presuntivo dell’accertamento.La difesa però propone una “narrazione...

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