Con atto di citazione, un'azienda conveniva in giudizio per sentir pronunciare la riduzione del prezzo di una partita di piante acquistate dalla convenuta, salvo il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. L'attrice esponeva, al riguardo, di aver provveduto alla restituzione di una parte delle piante, in quanto palesemente affette da virosi, e di aver reiterato la denuncia per vizi con 4 raccomandate, cui la venditrice non aveva dato alcun riscontro, procedendo esecutivamente per il recupero del credito residuo. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva la tardività della denuncia e la conseguente decadenza dalla garanzia per vizi e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione. Di conseguenza, si è espressa la Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con la sentenza 11.07.2019, n. 18672.
Infatti, con ordinanza n. 23857/2018, la Seconda Sezione civile della Cassazione aveva rilevato l'emergenza di una questione di particolare importanza riferita all'istituto della garanzia per vizi nel contratto di compravendita. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la prescrizione della garanzia, prevista dal Codice Civile in un anno, è interrotta dalla manifestazione stragiudiziale al venditore della volontà del compratore di volerla esercitare, anche se il medesimo riservi a un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Ai fini interruttivi, peraltro, non...