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Diritto 11 Marzo 2021

Atti pregiudizievoli ai creditori nella liquidazione giudiziale

Nei confronti della massa, sono pregiudizievoli gli atti che hanno mutato in maniera sfavorevole la consistenza o la qualità del patrimonio del debitore.

La disciplina del Codice della crisi si pone in linea con le disposizioni della legge fallimentare, perseguendo il principio generale della par condicium creditorum. Il nuovo Codice intende, quindi, attuare il ripristino del patrimonio da liquidare mediante la declaratoria di inefficacia, verso la massa dei creditori, degli atti che ne hanno mutato in maniera sfavorevole consistenza o qualità, a tal fine rendendo disponibile, in fase di liquidazione, quelle utilità già fuoriuscite dal patrimonio e oggetto di revocatoria. Per conseguire tale risultato, il legislatore ha identificato un lasso temporale anteriore alla liquidazione giudiziale, in cui gli atti del debitore vengono esaminati e valutati, migliorando le attuali disposizioni della Legge Fallimentare e prevedendo che la retroattività del cosiddetto periodo “sospetto” è da individuarsi alla data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale; si noti che l'art. 64 L.F. la individua alla data di apertura della procedura. Attraverso una simile previsione, il legislatore si pone come obiettivo quello di evitare che, tra il momento del deposito della domanda giudiziale e quello di apertura della stessa, si verifichi un danno per la massa derivante dall'impossibilità di dichiarare inefficaci atti troppo lontani nel tempo. Si pone invece in una linea di continuità con l'art. 64 L.F., l'art. 163 del...

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