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Diritto 21 Novembre 2023

Atti scaduti il 31.12.2022: nessuna proroga di 85 giorni

Per la C.G.T. di Latina è inapplicabile la proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020 agli avvisi di accertamento i cui termini di notifica sono scaduti al 31.12.2022.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina n. 974/2023 dichiara illegittima l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria circa la previsione contenuta nell’art. 67 D.L. 18/2020. Tale disposizione, legiferata in epoca Covid-19 e dunque di natura emergenziale, prevedeva la sospensione dall’8.03 al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza. Nel caso trattato dai giudici laziali un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla base di indagini bancarie, contestava l’incasso di compensi non dichiarati. Il contribuente si difendeva eccependo il decorso del termine decadenziale, sulla scorta del fatto che non opererebbe la c.d. “proroga generalizzata” di 85 giorni disposta dall’art. 67 D.L. 18/2020, essendo stato l’accertamento formato e notificato oltre il 31.12.2022. La difesa dell’Ufficio si fondava sui documenti di prassi emessi dall’Amministrazione Finanziaria che ritengono la proroga suddetta operante non solo con riferimento agli atti in scadenza al 31.12.2020 (e dunque in relazione alle contestazioni per l’anno d’imposta 2015), ma anche con riferimento agli atti in scadenza al 31.12.2021 e 31.12.2022. Per effetto di tale interpretazione...

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