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Lavoro 18 Maggio 2023

Attivata la procedura per il congedo parentale dei lavoratori autonomi

Via libera dell’Inps alla lavorazione delle pratiche di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi (messaggio n. 1459/2023).

Viene ricordato che il D.Lgs. 105/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 151/2001 in materia congedo parentale, riconoscendo il diritto anche ai padri lavoratori autonomi.
Con il messaggio n. 3066/2022, l’Inps aveva fornito le prime indicazioni per il riconoscimento delle indennità di maternità, paternità e congedo parentale e con la circolare n. 122/2022 aveva indicato le modalità operative sul congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, sulla modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato, nonché in ordine al riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi. Con il rilascio della nuova procedura vengono evidenziate alcune caratteristiche principali.

In merito alla decorrenza, essa viene valutata sulla data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, cioè il 13.08.2022. Quindi, le istanze relative a periodi di congedo parentale di padri lavoratori autonomi, ricadenti in parte prima della data del 13.08.2022, dovranno essere suddivise al 12.08.2022; dopo la suddivisione, la pratica il cui periodo di congedo parentale ricade prima del 13.08.2022 verrà valutata con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma e verrà respinta, mentre la pratica il cui periodo ricade a partire dalla suddetta data verrà valutata con i criteri riportati dalla novella normativa.
Inoltre, le richieste di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, con periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, sono considerate ammissibili se riguardano periodi di astensione fruiti tra il 13.08.2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, e la data di comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda.

Viene evidenziato che la procedura ammette la fruizione del congedo parentale per il padre autonomo dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore ed entro un anno da tale data; invece, non sono accoglibili le pratiche di congedo parentale di padri autonomi con il minore che compia un anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) durante il periodo di congedo oggetto della pratica.
Le pratiche di congedo parentale di padri autonomi con minore oltre un anno di vita (o dall’ingresso in famiglia), vengono respinte analogamente alle pratiche delle madri autonome.
La procedura ammette l’indennizzabilità delle pratiche di congedo parentale dei padri autonomi, nei limiti di 3 mesi di congedo per ogni bambino.

Per quanto concerne eventuali sovrapposizioni, si ritiene compatibile la fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo sia con la contemporanea fruizione del congedo di maternità della madre, a qualunque gestione appartenga, sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre qualunque sia la gestione di appartenenza.

Per quanto riguarda il regime fiscale, è precisato che le indennità corrisposte in sostituzione di reddito di lavoro autonomo sono assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 25, D.P.R. 600/1973; l’Inps rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.