L’INL ha pubblicato la nota n. 1159/2022, in merito all’adozione del provvedimento di sospensione, ex art. 14 D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze.
Su sollecitazione dei propri Uffici Territoriali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo all’adozione del provvedimento di sospensione per come modificato dall’art. 13 D.L. 146/2021. In particolare, l’Ispettorato, acquisito il parere concorde del Ministero del Lavoro (nota 26.05.2022, n. 4916), si sofferma sui casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione (settore agricolo o zootecnico), nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
Il novellato art. 14 prevede, diversamente dal testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo. Agli ispettori è concesso solo (art. 14, c. 4) la possibilità di far decorrere gli effetti della sospensione in un momento successivo, sempre che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
L’Ispettorato affronta la tematica richiamando la prassi consolidata (circolare INL 3/2021 e C.M. Lavoro 33/2009). La nota ribadisce la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare...