Con il documento interpretativo reso pubblico il 27.11.2025, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito un'attesa e quanto mai opportuna precisazione destinata a rassicurare un'ampia platea di operatori attivi nel comparto fieristico, espositivo e delle manifestazioni a carattere artistico, scientifico e industriale.
La questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate riguardava l'applicabilità del nuovo vincolo di integrazione tecnica tra dispositivi Pos e registratori telematici, introdotto dalla riformulazione dell'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015 operata dall’art. 1, cc. 74-77 L. 207/2024, con efficacia a decorrere dal 1.01.2026. Essa impone agli esercenti di dotarsi di strumenti tecnologici che assicurino la piena integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di accettazione dei pagamenti elettronici, consentendo così all'Erario di rilevare con immediatezza eventuali discordanze tra gli incassi effettivi e la documentazione fiscale emessa.
Il caso concreto sottoposto all'esame dell'Agenzia concerneva un'associazione priva di finalità lucrative, operante nel settore delle manifestazioni ed esposizioni feline. Tale ente, i cui proventi derivano dall'organizzazione di eventi riconducibili al punto 5 della Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972, applica il regime Iva speciale disciplinato dall'art. 74-quater e presenta un giro d'affari annuo contenuto entro la soglia dei 50.000 euro. Proprio questa circostanza consente di avvalersi delle semplificazioni riservate ai cosiddetti "contribuenti minori" dall'art. 8 D.P.R. 544/1999, certificando gli incassi mediante ricevute fiscali o titoli prestampati anziché attraverso apparecchiature automatizzate.
L'Agenzia ha chiarito in modo inequivocabile e risolutivo che le attività contemplate nella Tabella C del D.P.R. 633/1972 restano completamente estranee all'obbligo di collegamento tra strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici e apparati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La ratio di tale esclusione risiede nella peculiare architettura informativa già da tempo predisposta per questo specifico comparto economico: i dati relativi ai titoli di ingresso vengono infatti convogliati verso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) secondo le modalità stabilite dal D.M. 13.07.2000, e successivamente messi a disposizione dell'Erario attraverso un canale informativo dedicato e del tutto autonomo rispetto al sistema dei corrispettivi telematici ordinari. Sarebbe pertanto manifestamente ridondante e privo di giustificazione sistematica imporre a questi soggetti un ulteriore gravoso adempimento tecnologico, posto che l'Amministrazione già dispone, per altra via, delle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri di controllo e accertamento.
Va peraltro evidenziato con la dovuta chiarezza che permane inalterato l'obbligo generale di accettare pagamenti mediante strumenti elettronici derivante dalla vigente normativa antievasione: ciò che viene escluso per gli operatori in regime 74-quater Tabella C è unicamente il vincolo di interconnessione tecnica tra terminale Pos e registratore telematico, non già la disponibilità del dispositivo per l'accettazione delle carte.
Merita invece una considerazione affatto diversa il trattamento delle eventuali attività accessorie svolte in regime ordinario al di fuori del perimetro coperto dalla disciplina speciale, quali ad esempio la commercializzazione di gadget e materiale promozionale, la somministrazione di alimenti e bevande o l'erogazione di altre prestazioni autonome rispetto al mero ingresso alla manifestazione: per queste operazioni, qualora documentate separatamente e rientranti nel campo di applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 127/2015, troveranno regolare applicazione gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e, a partire dal prossimo anno, anche il nuovo requisito dell'integrazione tecnologica tra Pos e registratore telematico in relazione ai pagamenti elettronici incassati.
