Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Settembre 2024
Attività sportiva in malattia non sempre causa licenziamento
La Cassazione stabilisce che lo sport durante la convalescenza non giustifica il licenziamento, se non ritarda la guarigione. Una recente sentenza ridefinisce i confini tra recupero e attività fisica.
Sentenza della Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12.08.2024, n. 22712, ha emesso una decisione significativa riguardo al licenziamento di un lavoratore che aveva svolto attività sportiva durante un periodo di malattia. La sentenza ha rigettato il ricorso di una società per azioni che aveva licenziato un dipendente addetto al controllo degli accessi ai varchi dell’area binari. Il motivo del licenziamento era la partecipazione del lavoratore a sessioni di allenamento sportivo durante la convalescenza post-operatoria.
Caso e motivazioni della Corte - Il caso in questione ha visto la Corte d’Appello di Milano riformare una precedente sentenza del Tribunale, dichiarando nullo il licenziamento per mancanza di giusta causa. La decisione si basava su documentazione medica che attestava la compatibilità delle attività sportive con il processo di guarigione del dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato questa valutazione, sottolineando l’importanza di considerare il contesto specifico e la reale gravità della condotta addebitata al lavoratore.
Principi giuridici ribaditi dalla Cassazione - La sentenza ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di licenziamento per giusta causa. In primo luogo, la valutazione oggettiva della condotta del lavoratore è essenziale. Non è sufficiente che il datore di lavoro consideri soggettivamente grave un comportamento per giustificare un licenziamento. È necessario che la gravità sia...