Attività vietate durante l’assenza per infortunio o malattia
La Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento per le attività svolte durante l’assenza per infortunio in assenza di specifiche prescrizioni mediche e che la prova dell’eventuale nocumento spetta al datore di lavoro.
Non è la prima volta che la Corte di Cassazione è chiamata a esprimersi circa la legittimità di un comportamento che vede il lavoratore dipendente, assente dal lavoro per malattia o infortunio, impegnato in altra attività, lavorativa o extralavorativa, e quindi circa la sussistenza dei presupposti giuridici per infliggere un provvedimento disciplinare che può, nelle fattispecie più gravi, ricomprendere anche il licenziamento.È quello che è successo a una dipendente, assente per un infortunio alla spalla, accusata dal proprio datore di lavoro (a seguito di accertamenti condotti da un’agenzia investigativa) di “aver tenuto una serie di condotte idonee a pregiudicare il rientro in servizio”, come ad esempio trascinare trolley, sollevare borse o valige, aprire la portiera della propria auto o condurre una bicicletta, e quindi licenziata per violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede (artt. 2104 e 2105 c.c.).La Corte d’Appello territoriale aveva giudicato illegittimo il licenziamento e contro il provvedimento il datore di lavoro ricorre in Cassazione, la quale si esprime con l’ordinanza 4.11.2024, n. 28255, che, innanzitutto, ribadisce un duplice principio che vincola la legittimità del licenziamento per giusta causa: da un lato, l’attività svolta dal dipendente durante l’assenza deve essere “potenzialmente idonea a compromettere la guarigione o ritardare il rientro...