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Diritto 16 Ottobre 2023

Attivo fallimentare insufficiente? Curatore a carico dell’Erario

Onorario in primo piano nell’ordinanza 27.09.2023, n. 27442 della Cassazione, intervenuta sui compensi riconosciuti ai curatori nei casi di attivo fallimentare insufficiente.

Il principio in base al quale, in ipotesi di fallimento privo di attivo, le spese e gli onorari del curatore sono a carico dell’Erario si deve estendere anche a tutti quei casi in cui il fallimento presenti un attivo insufficiente: è ciò che è emerso dall’ordinanza 27.09.2023, n. 27442, Cass. Civ., sez. I. La materia è disciplinata dall’art. 146 D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) sulla prenotazione a debito, anticipazione e recupero delle spese nella procedura fallimentare, anche alla luce della sentenza additiva n. 174/2006 della Corte Costituzionale, la quale statuisce che, quando tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, le spese e gli onorari del curatore sono anticipati dall’Erario. L’art. 146, c. 3 D.P.R. 115/2002 elenca come anticipate dall’Erario: le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Non è ricompreso nell'elenco l’onorario del curatore. La Corte Costituzionale con la...

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