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Imposte dirette 28 Marzo 2026

Atto di remissione del debito e deducibilità fiscale

Una delle vie per dedurre una perdita su crediti, sicuramente poco praticata, e probabilmente neppure troppo nota, è la dichiarazione di remissione del debito ex art. 1236 c.c.

In via preliminare si ricorda che la norma fiscale prevede la deducibilità delle perdite su crediti solo in presenza della ragionevole certezza dell’impossibilità di recupero e della precisa quantificazione dell’importo non esigibile. Tale condizione ricorre, in ogni caso, in presenza di procedure concorsuali. Di seguito si sintetizzano gli aspetti civilistici e fiscali dell’atto di remissione del debito, che permette di iscrivere in bilancio l’insussistenza della posta patrimoniale attiva, ossia la perdita su crediti. Nello specifico, il Codice Civile prevede la possibilità per il creditore di rimettere il debito mediante una dichiarazione che estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari, in un congruo termine fissato dal creditore, di non volerne profittare. Nell’ipotesi in cui il soggetto che rinuncia al credito sia una società, alla dichiarazione deve essere allegato il verbale del Consiglio di amministrazione che ha deliberato in tal senso.Ciò premesso, rinunciare a un credito può rappresentare sia una scelta strategica sia un modo per legittimare la deduzione fiscale di una perdita, ma solo se eseguita correttamente. In particolare, l’art. 1236 c.c. consente di rinunciare al proprio credito, senza necessità del consenso del debitore, trattandosi di atto unilaterale recettizio, efficace dal momento in cui il debitore ne riceve comunicazione. In altri termini, una volta rinunciato, il credito si estingue...

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