È revocabile ai sensi degli artt. 64, 66, 67 L.F. l'atto di scissione parziale posto in essere dalla società poi fallita al fine di far dichiarare l'inefficacia degli effetti dispositivi e traslativi di questo atto, senza intaccare quelli organizzativi.
L'atto di scissione è un istituto giuridico disciplinato dall'art. 2506 C.C. tramite il quale una società assegna l'intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione, ovvero parte del suo patrimonio anche a una sola società e le relative azioni o quote ai suoi soci. Trattasi di una fattispecie complessa nella quale convivono una componente riorganizzativa e una componente traslativa; quest'ultima determina per la società beneficiaria della scissione l'acquisizione di elementi patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio.
Qualora ne sussistano i presupposti di gratuità o di revocabilità, l'atto di scissione potrebbe essere oggetto di azioni revocatorie fallimentari, senza che paia ostativo quanto previsto dall'art. 2504-quater C.C. (dettato in tema di fusione, ma espressamente richiamato per la scissione dall'art. 2504-ter C.C.), ai sensi del quale, eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma dell'art. 2504, c. 2 C.C., l'invalidità dell'atto stesso non può più essere pronunciata (fatto salvo il diritto al risarcimento spettante ai soci e ai...