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Diritto 12 Luglio 2023

Atto nativo digitale privo di firma elettronica

La Suprema Corte rimette alle Sezioni Unite la risoluzione della problematica sull'inesistenza o nullità di un atto nativo digitale non firmato digitalmente e alla sanatoria in caso di notifica dell’atto con la PEC del professionista autore (ordinanza 9.06.2023, n. 16454).

La giurisprudenza in materia di atto giudiziario non sottoscritto dall’avvocato, in un caso di atto analogico (cartaceo), l'aveva considerato giuridicamente inesistente e quindi inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 161, c. 2 c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali (Cass. n. 3379/2019). Ai tempi della rivoluzione digitale, ci si chiede se la regola sopra richiamata possa essere applicata anche al caso di atto nativo digitale non firmato digitalmente, ma notificato via PEC dall’avvocato che ne evoca la paternità. A tal fine pare non possa essere richiamato l’orientamento (Cass. n. 26102/2016) secondo il quale “ai sensi dell’art. 3-bis, c. 3 e art. 6, L. 53/1994, per la regolarità della notifica del ricorso costituito da copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme dall’originale, secondo le disposizioni vigenti”. Nel caso in esame, l’eventuale attestazione non avrebbe alcun valore, non essendoci un originale analogico, bensì un originale informatico nativo digitale non firmato e pertanto l’attestazione non potrebbe sopperire alla mancanza originale della firma. Non si tratterebbe neppure di una mera invalidità del procedimento di notifica, di cui è...

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