Il Decreto di attuazione della Direttiva riguardante “la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” entra in vigore il 30.07. La norma, oltre a modificare la disciplina di taluni illeciti tributari e di alcuni delitti contro la P.A., introduce modifiche anche al D.Lgs. 231/2001, ampliando il perimetro della responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
La rubrica dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 è sostituita con “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”. Il delitto di cui all'art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture” diviene reato presupposto della responsabilità amministrativa 231, da evidenziare che trattandosi di reato comune può essere commesso da chiunque, ossia non è previsto alcun status giuridico del soggetto che commette il reato.
Nello stesso art. 24 è inoltre inserito il comma 2-bis: “Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 L. 23.12.1986, n. 898”. Si tratta della frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: frode in...