La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall'informazione antimafia:
- la comunicazione consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del citato decreto (Effetti delle misure di prevenzione), ed è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale antimafia da parte dei soggetti debitamente accreditati (Enti Pubblici, stazioni appaltanti) o, in alternativa, è rilasciata dal Prefetto competente per territorio solo quando:
- dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto;
- la consultazione della banca dati riguarda un soggetto non censito;
- l'informazione antimafia, provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67, nonché la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Anch'essa è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale antimafia dai soggetti accreditati, ed è obbligatoria prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora gli importi siano superiori a determinate soglie. È rilasciata dal Prefetto quando, oltre alle 2 casistiche sopra riportate, la banca dati non è in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. Il rilascio è immediato quando a carico dei soggetti censiti non emerge la sussistenza di cause ostative o tentativi d'infiltrazione mafiosa; l'immediato rilascio non è possibile se risulta che il soggetto non è censito o la sussistenza di cause ostative o, ancora, tentativi d'infiltrazione mafiosa. In tali casi, il Prefetto effettua le opportune verifiche: se l'esito è negativo viene rilasciata l'informazione antimafia liberatoria, se positivo viene rilasciata l'interdittiva antimafia.
- dispone l'applicazione delle misure di cui al nuovo art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale), qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano, appunto, riconducibili a situazioni occasionali;
- adotta l'interdittiva antimafia nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, informando tempestivamente il presidente dell'ANAC.
In altri termini, il Modello organizzativo 231 assume valenza rilevante nel procedimento di rilascio dell'informazione interdittiva antimafia.
