Diritto del lavoro e legislazione sociale
28 Ottobre 2024
Aumenta il limite massimo per la sanzione da appalto illecito
L’art. 10 D.L. 11.10.2024, n. 145 porta da 50.000 a 60.000 euro il limite massimo della sanzione prevista dall’art. 18, c. 5-quinquies D.Lgs. 10.09.2003, n. 276.
La catena degli appalti, dopo i gravi episodi infortunistici del 2024, è tornata sotto la lente di ingrandimento della prevenzione sui luoghi di lavoro; è infatti ricorrente che vittime di infortuni gravi e mortali siano i soggetti presenti in posti, cantieri o meno, a fronte di appalti o sub appalti, di fatto costituiscono l’anello debole della schiera di soggetti presenti a vario titolo lì ove è più facile che si determinino dinamiche rischiose.Anche per questo motivo, il controllo sulla regolarità degli appalti, per la parte che tende a verificarne la genuinità a fronte delle previsioni della L. 276/2003 all’art. 29, c. 1, ha visto il ritorno a sanzioni di carattere penale; infatti, la fattispecie (ma anche la somministrazione irregolare e il distacco illecito) torna ad essere considerata quali reato contravvenzionale, punito in alternativa con l’ammenda o l’arresto (art. 29, c. 4 D.L. 19/2024 conv. da L. 56/2024, precedentemente depenalizzate dall’art. 1 D.Lgs. 8/2016).Sempre in estrema semplificazione l’appalto non genuino di solito maschera un vero e proprio “prestito di manodopera”, utilizzata solo formalmente alle dipendenze e sotto la direzione dell’appaltatore ma di fatto organizzato e diretto in via principale dall’appaltante. La parte pecuniaria della sanzione ha un meccanismo di calcolo abbastanza macchinoso, derivante da una stratificazione di modifiche succedutesi nel tempo; in estrema sintesi, in caso di contestazione di appalto...