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Società 18 Febbraio 2021

Aumenti di capitale semplificati: irrilevanti i patti parasociali

In linea con l'interpretazione di Assonime, la natura meramente obbligatoria del contratto presuppone la prevalenza della disposizione contenuta nell'art. 44 D.L. 76/2020.

Secondo la circolare n. 25 pubblicata lo scorso ottobre, in relazione alle modifiche temporanee introdotte dal Decreto Semplificazioni, l'eventuale esistenza di patti parasociali risulterebbe irrilevante al fine della norma agevolativa, dovendosi ritenere prevalente l'interesse alla ricapitalizzazione della società in un momento di emergenza. Stante la natura meramente obbligatoria del patto parasociale, infatti, la sua stessa operatività dovrebbe essere concepita comunque su un piano distinto rispetto a quello statutario (decisamente collegato all'assetto organizzativo e opponibile ai terzi per definizione). Il contenuto del patto parasociale, in altre parole, risultando vincolante unicamente per coloro che hanno sottoscritto il contratto specifico, non esplicherebbe quindi l'efficacia obbligatoria tipica dello statuto. In relazione alla semplificazione introdotta dalla norma, anche qualora nello statuto risultassero riportate clausole relative a quorum qualificati, sarebbe logico interpretare che le stesse fossero da considerare del tutto neutralizzate dalla previsione normativa (anche se solo temporaneamente). Il D.L. 76/2020, infatti, si limita a stabilire limiti differenti per la ricapitalizzazione, senza richiedere alcuna condizione o requisito per l'applicazione della disciplina temporanea. La generalità della deroga contenuta nella previsione di legge supererebbe dunque, a favore del reperimento agevolato di risorse...

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