Diritto privato, commerciale e amministrativo
24 Novembre 2025
Autentica di procura rilasciata all’estero: nullità e sanatoria
Una procura straniera firmata all’estero non può essere autenticata dal difensore italiano e, in ambito amministrativo, non è consentita la sanatoria della procura nulla o inesistente, ammessa e prevista nel processo civile.
Ai sensi dell’art. 12 L. 218/1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale.Secondo la legge italiana, il difensore ha un potere di autenticazione limitato al territorio nazionale e, pertanto, la procura alle liti rilasciata all’estero non può essere da lui autenticata, ma dovrà essere certificata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede (Cass. 19334/2022), in quanto l’autenticazione, ai sensi dell’art. 2703 c.c., “consiste in un’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”, accertando previamente l’identità della persona che la sottoscrive.Ne consegue che, dovendo la validità del mandato essere riscontrato, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, una procura alle liti conferita all’estero e dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso avanti al pubblico ufficiale per firmare l’atto, è irrimediabilmente nulla, perché costituisce principio inderogabile dell’ordinamento italiano che l’attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell’atto in sua presenza, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. n. 34867/2022).Il...