Auto a uso promiscuo e trattamento del fringe benefit
Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo beneficia dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga fino al valore convenzionale del fringe benefit.
La disciplina fiscale italiana relativa alla concessione di veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero l’utilizzo combinato del mezzo per esigenze lavorative e personali, rientra nel più ampio quadro dei redditi di lavoro dipendente. Secondo il principio generale sancito dall’art. 51 del Tuir, infatti, tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Tale principio include anche i beni e i servizi percepiti dal lavoratore, quali appunto l’uso di un veicolo aziendale per fini personali.Il fringe benefit derivante dall’utilizzo promiscuo di un veicolo aziendale, ossia per finalità sia professionali che personali, costituisce una componente del reddito in natura del dipendente, da assoggettare a tassazione e contributi in quanto rappresenta un vantaggio economico fruito oltre alla retribuzione in denaro. La disciplina speciale dell’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir prevede, per queste situazioni, una valorizzazione forfettaria convenzionale del beneficio sulla base di tabelle ministeriali dei costi chilometrici elaborate dall’ACI e pubblicate annualmente, indipendente dall’uso effettivo del veicolo.L’impresa può scegliere che il dipendente contribuisca direttamente al costo dell’uso personale dell’auto. Secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria, il contributo del dipendente può ridurre il valore imponibile del fringe benefit: la parte di contributo...