Auto aziendali, cambia ancora (in meglio) la disciplina fiscale
A distanza di 18 mesi dalla riforma sulla tassazione delle auto aziendali arrivano nuove regole che eliminano le aree grigie e riducono a casi marginali il ricorso al valore normale.
L’art. 2 dello schema di decreto Omnibus riorganizza la disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali in uso promiscuo, con tecnica normativa un po' caotica nella prima bozza, differenziando in funzione della data di assegnazione, dell’anzianità del veicolo e dell’alimentazione.Il nuovo regime delle auto aziendali si applica alle auto concesse in uso promiscuo (assegnate) dal 1.01.2026 (commi 1 e 4). Perde rilevanza la data di immatricolazione. Sono confermate le discutibili regole di determinazione del fringe attualmente in vigore: il valore del fringe benefit è, infatti, determinato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e dei costi chilometrici ACI, applicando percentuali differenziate pari al 50% per i veicoli ad alimentazione tradizionale, al 10% per quelli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Il valore così determinato è ridotto delle eventuali somme trattenute al dipendente. Ci sono 2 novità. È previsto un incremento forfettario del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI (inclusi optional “obbligatori”). Inoltre, si introduce una maggiorazione del 50% dopo il 5° anno dalla prima immatricolazione per stimolare il rinnovo dei parchi auto.Le stesse nuove regole si applicano per le auto concesse in uso promiscuo nel 2025 e che, anche sotto vigenza della precedente legislazione, erano escluse dal regime transitorio (comma 4) ed entravano in un limbo, perché ordinate...