Imposte dirette 20 Dicembre 2023

Auto elettrica: deducibilità della ricarica all’80% per l’agente

La spesa sostenuta per l’energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell’auto è deducibile in misura pari all’80% in capo all’agente di commercio, trovando applicazione l’art. 164 del Tuir.

La spesa sostenuta per l’energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell’auto è deducibile dall’agente di commercio in misura pari all’80% dell'ammontare. È onere del contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il “rifornimento” della propria autovettura. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 15.12.2023, n. 477. Com’è noto, in linea generale, ai fini delle imposte sui redditi: le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili nella misura del 20% del relativo ammontare (ex art. 164, c. 1 del Tuir). Questa percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nelle stesse percentuali sopra indicate se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973 (ex art. 164, c. 1-bis del Tuir). Per quanto riguarda l’equiparazione al carburante dell’energia elettrica destinata alle “ricariche” delle autovetture...

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