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Imposte dirette 15 Ottobre 2026

Auto in uso promiscuo al professionista: stimare il compenso in natura

La componente privata va stimata al valore normale, con un metodo documentato e coerente con l’incarico. Non si applica automaticamente il forfait dei dipendenti.

L’auto concessa dal committente al professionista può generare un compenso in natura quando l’assegnazione comprende la possibilità di utilizzarla per esigenze personali. Il problema non riguarda il valore della vettura, che resta di proprietà altrui, ma il vantaggio economico attribuito attraverso il suo impiego privato. Prima di quantificarlo occorre quindi leggere l’accordo e verificare le condizioni effettive dell’affidamento: la semplice presenza del mezzo presso il professionista non dimostra, da sola, l’esistenza di una remunerazione aggiuntiva.
Il riferimento è l’art. 54 del Tuir, riscritto dal D.Lgs. 192/2024, che include nel reddito di lavoro autonomo somme e valori percepiti in relazione all’attività. Il c. 3 esclude invece i compensi in natura per le spese dell’incarico sostenute direttamente dal committente: una distinzione che conferma la necessità di separare lo strumento destinato alla prestazione dall’utilità personale. Non opera automaticamente l’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir, che disciplina le auto assegnate ai dipendenti attraverso percorrenze convenzionali e tabelle ACI. Nel lavoro autonomo manca un rinvio a quella formula; i dati ACI possono offrire elementi comparativi, senza diventare un parametro fiscale obbligatorio.

Per stimare il beneficio occorre dunque ricorrere al valore normale dell’art. 9 del Tuir, riferito al diritto di utilizzare il veicolo. Un termine di confronto può essere il prezzo di noleggio di un’autovettura equivalente, considerando durata, allestimento, chilometraggio e servizi, dall’assicurazione alla manutenzione. Il canone pagato dal committente costituisce un indizio utile, ma richiede una verifica: sconti per flotte, condizioni particolari o contratti risalenti possono renderlo poco rappresentativo del mercato attuale. Preventivi comparabili consentono di motivare la scelta, evitando di assumere il costo aziendale come misura necessaria del compenso.
Individuato il valore complessivo, resta da isolare la quota privata. Una possibile ricostruzione utilizza il rapporto tra chilometri personali e totali: con un valore annuo di 12.000 euro e percorrenze private del 25%, il beneficio stimato sarebbe 3.000 euro. Il calcolo è tuttavia un’ipotesi metodologica, non una formula legale né un criterio specificamente avallato dall’Agenzia per questa fattispecie. Può risultare significativo quando il mezzo resta affidato per trasferte frequenti o reperibilità, nell’interesse organizzativo del committente.
Se invece l’assegnazione attribuisce una disponibilità personale ampia e continuativa, i soli chilometri rischiano di sottostimare il vantaggio: può essere valutato anche il periodo di disponibilità privata. Neppure quest’ultimo consente però di considerare automaticamente personali tutti i giorni o le ore senza spostamenti professionali.

La sostenibilità della stima dipende dalla documentazione. È utile che l’accordo precisi facoltà di impiego privato, limiti, ragioni dell’affidamento continuativo e oneri delle parti. Un registro con date, destinazioni, causali e chilometri, accompagnato da letture del contachilometri e riscontri sulle trasferte, può sostenere il criterio chilometrico; per quello temporale occorre motivare i periodi attribuiti alla disponibilità personale. Preventivi e prospetto di calcolo completano il fascicolo, da aggiornare quando cambiano utilizzo o condizioni economiche.
Il beneficio così individuato deve essere rappresentato nella fattura professionale, applicando il trattamento Iva della prestazione e distinguendo la quota già regolata in natura dal saldo monetario. Un riferimento di principio è la risposta dell’Agenzia delle Entrate all'interpello 18.05.2022, n. 271, relativa alle azioni assegnate a un consulente imprenditore in regime forfettario: conferma la rilevanza del corrispettivo non monetario, ma non detta regole sulle auto. Anche per il professionista forfettario l’utilità concorre ai compensi, alla determinazione del reddito mediante il coefficiente di redditività e alla verifica dei limiti del regime. L’assenza di un pagamento in denaro non rende quindi fiscalmente irrilevante l’uso personale della vettura.