Una nuova importante apertura arriva dall'Agenzia delle Entrate per le persone con disabilità che intendono acquistare un veicolo usufruendo delle agevolazioni fiscali. La risoluzione 7.02.2025, n. 11/E ha infatti chiarito che la detrazione Irpef del 19%, prevista dall'art. 15, c. 1, lett. c) del Tuir, si applica anche al valore dell'auto usata data in permuta.Il chiarimento nasce da un quesito posto da un contribuente che, nell'acquistare un nuovo veicolo destinato al trasporto di una persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992, intendeva dare in permuta la vecchia auto. Il dubbio riguardava la possibilità di calcolare la detrazione “anche sul valore della permuta”, considerando l'obbligo di pagamento tracciabile introdotto dall'art. 1, cc. 679-680 L. 160/2019.La risposta dell'Amministrazione Finanziaria è stata positiva: richiamando la precedente risoluzione n. 108/E/2014 e l'interpello n. 431/2020, è stato stabilito che la detrazione spetta “sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo, incluso il valore dell'usato permutato”, sempre nel limite massimo di 18.075,99 euro.Per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti, la circolare n. 14/E/2023 ha precisato che questa è richiesta solo per la parte versata in denaro, mentre la permuta è considerata tracciabile per sua natura, purché adeguatamente documentata nel contratto di compravendita e nella fattura di acquisto. Questo perché la permuta viene considerata una "compravendita con...