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Lavoro 19 Maggio 2021

Autonoma posizione di garanzia di direttore tecnico e capo cantiere

Nella prevenzione degli infortuni, entrambi sono tenuti a dare attuazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, pur con diversi livelli di responsabilità.

Il caso proposto riguarda l'infortunio di un lavoratore, incaricato dal direttore di cantiere, che svolgeva di fatto anche funzioni di capo cantiere, di interrompere le mansioni ordinarie per dirigere le manovre in retromarcia di mezzi in movimento in un cantiere stradale. Investito durante l'avvicinamento del camion all'escavatore, ha riportato gravi lesioni. Dell'evento sono stati riconosciuti colpevoli e condannati nei 2 primi gradi di giudizio lo stesso direttore tecnico di cantiere e l'escavatorista, dipendente di un'impresa esecutrice e distaccato nel sito. Al dirigente tecnico è stato imputato di non aver applicato le prescrizioni del piano operativo di sicurezza (POS), autorizzando il lavoratore ad operare in un'area caratterizzata da un evidente rischio di incidente. All'escavatorista sono state contestate violazioni alle misure di sicurezza per aver investito il lavoratore, che a distanza di 10 metri dal mezzo iniziava a dirigere il traffico. Entrambe le figure, destinatarie di obblighi in materia di prevenzione pur con diverso grado di responsabilità, hanno proposto ricorso, nel caso dell'escavatorista perché la sua presunta colpevolezza era basata su testimonianze parziali, che non tenevano conto del segnale di consenso ricevuto. Il direttore tecnico invece, escludendo ogni addebito a proprio carico, dato che l'attività di retromarcia era espressamente prevista dal POS con istruzioni sulla...

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