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Diritto
10 Novembre 2021
Autonomia tra accertamento e irrogazione sanzioni tributarie
Le due procedure sono soggette a una disciplina differente e non sovrapponibile: la motivazione risulta tuttavia un fattore imprescindibile per entrambe.
In ambito tributario, le sanzioni amministrative e quelle accessorie possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento, in base alle previsioni contenute nell’art. 16, D.Lgs. 472/1997, oppure mediante un distinto e autonomo atto di irrogazione, in ottemperanza al successivo art. 17, purché tale ultimo atto sia emesso "contestualmente" all'avviso di accertamento, ossia nel medesimo contesto temporale.
Tale assunto si ricava essenzialmente dall'ultima parte dell'art. 17, che si deve ritenere rispettato qualora il Fisco provveda a irrogare le sanzioni con un atto differente e materialmente svincolato dall’avviso di accertamento (o di rettifica) del tributo, ma emesso contestualmente a questo. Corollario di tale assunto è che “procedimento per irrogazione delle sanzioni” e “procedimento di accertamento del tributo” godono di piena autonomia, tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo. Gli stessi procedimenti sono pertanto soggetti a una disciplina del tutto autonoma e non sovrapponibile.
I principi testé espressi si ritrovano in una recente ordinanza (n. 30398/2021) della VI Sez. Civ. della Cassazione, depositata lo scorso 27.10. Al di là della soluzione al caso specificamente esaminato dalla Suprema Corte, l’intervento in epigrafe offre un interessante spunto sui criteri che presiedono all’obbligo di motivazione della sanzione...