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Imposte dirette 09 Giugno 2026

Autorimesse e posti auto: quando spetta la detrazione del 50%

L’Agenzia delle Entrate nega il beneficio per la “capanna in legno” accatastata C/2: servono sia il corretto inquadramento catastale sia il vincolo pertinenziale in concessione edilizia.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 118/2026 offre un chiarimento rilevante per la pratica professionale in tema di detrazione per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali ai sensi dell’art. 16-bis, c. 1, lett. d) del Tuir.Il caso riguarda un contribuente che, nel 2025, realizza una capanna in legno su cortile comune (in comproprietà col padre), adibita esclusivamente a posto auto a servizio dell’abitazione principale. L’intervento è assentito con licenza edilizia, nella quale tuttavia non è indicato né l’uso a parcheggio né il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa.Il contribuente sostiene integralmente i costi (comprensivi di progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri connessi) e intende fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ritenendo che:- la capanna sia di fatto utilizzata come posto auto;- il rapporto pertinenziale emerga dal trattamento ai fini dell’imposta municipale immobiliare (Imi);- la mancanza di un esplicito riferimento nella concessione edilizia non escluda la pertinenza qualora dimostrabile in base all’uso effettivo e alla documentazione (anche tecnica) prodotta.L’Agenzia ricorda innanzitutto il quadro normativo:- l’art. 16-bis del Tuir riconosce una detrazione Irpef, in 10 rate annuali, per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;- l’art. 16, c. 1 D.L....

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