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Diritto 24 Dicembre 2019

Autotutela “a sgravio” operabile anche in appello

La Cassazione ne sancisce l’ammissibilità per ridurre la pretesa dell’accertamento originario, senza inficiarne la parte rimasta indenne da censure.

L’esercizio del potere di autotutela, qualora operato in maniera parziale, non ridetermina la pretesa erariale nella sua globalità, ma semplicemente la ridimensiona, mantenendone intatti gli effetti non attratti da tale istituto. Questo in sintesi il principio che emerge dall’ordinanza 12.12.2019, n. 32557 della Cass. Civ. Sez. V^, con cui si giunge ad affermare la piena ammissibilità dell'autotutela parziale “a sgravio”, anche se operata in sede di giudizio d’appello. In tale contesto, la stessa si sostanzia in una rideterminazione al ribasso di una o più voci dell’accertamento originario, senza coinvolgere comunque quella parte dell’accertamento che non sia attinta da tale ridimensionamento e i cui effetti continuano a permanere validamente. Si realizza pertanto solamente una riduzione della pretesa originaria e il contestuale mutamento della materia del contendere e non già la sua cessazione. Tale effetto risulta fondamentale per ciò che riguarda le conseguenze sia di carattere sostanziale che processuale: effetti che scaturiscono dalla stessa natura dell’istituto considerato. L’autotutela, infatti, integra un fattore di economia procedurale che si sostanzia nella parziale rinuncia della pretesa del Fisco o in una sua riduzione. In tale ambito non può in nessun caso invocarsi in termini difensivi un'argomentazione incentrata sulla “cessazione della materia del...

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