Accertamento, riscossione e contenzioso 12 Novembre 2024

Autotutela, chiarite le modalità e gli effetti

Nella circolare n. 21/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sull’evoluzione dell’istituto di autotutela e illustrato le modalità di presentazione, lo svolgimento dell’istruttoria, l’adozione del provvedimento e la responsabilità dei funzionari.

Premessa - Nella circolare 7.11.2024, n. 21/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli Uffici le istruzioni in tema di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto contenuta negli artt. 10-quater e 10-quiquies L. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”) così come introdotti dal D.Lgs. 219/2023.La disciplina di riferimento deve essere interpretata alla luce dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla legge delega di riforma fiscale, che mira, da un lato, a potenziare l’esercizio del potere di autotutela e dall’altro, a valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto.Autotutela obbligatoria - L’art. 10-quater L. 212/2000, nel disciplinare l’autotutela obbligatoria, fornisce al c. 1 un’elencazione (da intendere tassativa) dei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, al ricorrere dei quali l’Amministrazione Finanziaria è obbligatoriamente tenuta a procedere (in tutto o in parte) all’annullamento di atti di imposizione e alla rinuncia all’imposizione. In particolare, si tratta dei seguenti casi: - errore di persona;- errore di calcolo;- errore sull’individuazione del tributo (es. errore in tema di alternatività Iva/registro oppure in tema di imposta sulle successioni o donazioni);- errore materiale del contribuente (facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria);- errore sul presupposto d’imposta (es....

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.