Accertamento, riscossione e contenzioso
01 Febbraio 2024
Autotutela: domandare è lecito, ma rispondere non è cortesia
A seguito della riforma, la risposta dell’Amministrazione Finanziaria alle richieste di autotutela diventa in alcuni casi obbligatoria, consentendo l’impugnazione del silenzio rifiuto davanti al giudice.
Il D.Lgs. 30.12.2023, n. 219 è intervenuto per riformare lo Statuto dei diritti del contribuente e, per quanto qui ci riguarda, introduce una rivisitazione del potere di autotutela. La nuova autotutela assume 2 conformazioni di nuova costruzione: quella obbligatoria contenuta nel nuovo art. 10-quater dello Statuto e quella facoltativa disciplinata dal successivo art. 10-quinquies.
Finora l’autotutela è sempre stata esercitata in via discrezionale dall’Amministrazione Finanziaria, con risultati talvolta insufficienti per i contribuenti. Anche se il potere di autotutela può essere utilizzato dall’Amministrazione su propria iniziativa, è evidente che nella maggiore parte dei casi è il cittadino a sollecitarne l’adozione per richiedere l’annullamento di atti ed evitare contenziosi dall’esito scontato.
Il problema è che il funzionario tributario si trova spesso compresso tra le sue molteplici scadenze, le responsabilità di un annullamento che, per un deprecabile modo di vedere, danneggia le ragioni erariali, e l’istanza di un contribuente che non ha un diritto giuridico a una risposta. Non è bizzarro attendersi che con queste variabili il funzionario preferirà che della questione si occupi un giudice e, infatti, questo è quello che spesso succede.
Il legislatore della riforma ha, quindi, stabilito che l’esercizio del potere di autotutela (ossia la risposta...