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Diritto 27 Maggio 2022

Autotutela e cessazione della materia del contendere

L’annullamento della pretesa erariale in autotutela comporta nel processo tributario l’estinzione del giudizio: tale condizione prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

La VI Sez. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza 9.05.2022, n. 14569, chiarisce che nel contesto del processo tributario, la causa di estinzione del giudizio ex art. 46, D.Lgs. 546/1992, in seguito all’intervento della c.d. cessazione della materia del contendere conseguente a un annullamento in autotutela di un atto del Fisco, è sempre prevalente rispetto alle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione. In tal caso è necessario intervenire giudizialmente con una sentenza che dichiari tale evenienza, operando alla stregua di cassazione senza rinvio. La ratio di tale conclusione, pienamente condivisibile in termini di diritto, deriverebbe dal fatto che l'avvenuta composizione della controversia per il venir meno di ragioni di contrasto tra le parti, impone che siano rimosse tutte quelle pronunce che a tal proposito risultino non più utili e attuali, perché evidentemente non idonee a regolare il rapporto tra le parti che si è differentemente definito. Venendo alle norme che sanciscono l’estinzione del processo, in ambito tributario la disciplina è contenuta negli artt. 44, 45 e 46, D.Lgs. 546/1992, secondo cui il processo (tributario) deve considerarsi giunto a termine nei seguenti casi: rinuncia al ricorso (art. 44); inattività delle parti (art. 45); cessazione della materia del contendere (art. 46). L’attenzione nel presente intervento viene rivolta all’ultima...

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