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Diritto 12 Novembre 2020

Autotutela parziale e riduzione delle sanzioni

La proposizione e la rinuncia al ricorso sono i presupposti per l'operazione di alleggerimento rispetto a quanto previsto nell'atto originario.

L'art. 2-quater, c. 1-sexies D.L. 564/1994 dispone che “Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”. Tale disposizione prevede che, in presenza di autotutela parziale o revoca di un atto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente sia rimesso in termini ai fini dell'acquiescenza all'accertamento così rideterminato, alle stesse condizioni vigenti all'epoca di emanazione dell'atto originario. L'adesione al contenuto dell'atto rettificato comporta l'abbandono della controversia, con cessazione della materia del contendere. Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi che la proposizione del ricorso, e la sua successiva rinuncia, costituiscano presupposti indefettibili di applicabilità dell'art. 2-quater, c. 1-sexies D.L. 564/1994. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E/2016, tra le risposte fornite durante gli incontri con la stampa specializzata, parrebbe attenuare la portata letterale della norma, ammettendo il contribuente alla fruizione della riduzione delle sanzioni anche in assenza di impugnazione dell'atto...

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