Le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi del concordato preventivo biennale stanno trasformando un adempimento ordinario in un possibile punto di rottura dell’accordo fiscale. Il nodo non coincide, tuttavia, con la validità della riscossione. Occorre separare 2 piani: da un lato la possibilità dell’Amministrazione di recuperare imposte dichiarate, non versate; dall’altro la diversa fattispecie che determina la cessazione degli effetti del CPB.
Sul primo versante, il controllo automatizzato disciplinato dall’art. 36-bis D.P.R. 600/1973 non impone in ogni caso una preventiva interlocuzione. L’art. 6, c. 5 L. 212/2000 richiede l’invito al contribuente quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Se, invece, il debito deriva dalla stessa dichiarazione e l’irregolarità consiste soltanto nell’omesso o insufficiente versamento, la comunicazione non costituisce necessariamente condizione di validità della successiva cartella. Lo conferma la C.G.T. di secondo grado del Lazio n. 732/2026. La pronuncia non riguarda il CPB e ciò impedisce di trasferirne automaticamente gli effetti sul terreno della decadenza dal concordato.
Qui interviene la disciplina speciale dell’art. 22, c. 1, lett. e) D.Lgs. 13/2024, come modificata dal D.Lgs. 81/2025. L’omesso versamento delle somme dovute a seguito dei controlli previsti dall’art. 12, c. 2, non determina da solo la perdita del concordato. La decadenza si realizza se il pagamento non avviene, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 462/1997, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 36-bis, c. 3. La comunicazione assume così una funzione ulteriore: non serve soltanto a rappresentare l’esito del controllo, ma individua il momento dal quale decorre il termine entro cui l’inadempimento può ancora essere rimosso senza compromettere il CPB.
Una cartella potrebbe risultare legittima secondo le regole generali del controllo automatizzato e, nello stesso tempo, non essere sufficiente a dimostrare che la decadenza dal concordato si sia perfezionata. Per quest’ultimo effetto occorre verificare la riconducibilità delle somme al controllo contemplato dall’art. 12, la ricezione della comunicazione e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni. Il professionista deve quindi ricostruire la sequenza documentale, non limitarsi a constatare l’esistenza del debito.
Più delicato è il rapporto con la rateazione prevista dall’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997. La disciplina delle comunicazioni consente ordinariamente di dilazionare le somme, versando tempestivamente la prima rata. L’art. 22, tuttavia, collega la conservazione del CPB al “pagamento di tali somme” entro 60 giorni e richiama l’art. 2, non l’art. 3-bis. Da ciò può ricavarsi una lettura rigorosa, secondo cui la sola apertura del piano rateale non neutralizza la causa di decadenza. Una diversa tesi valorizza invece il coordinamento strutturale tra pagamento dell’avviso e rateazione. In assenza di un chiarimento espresso dell’Amministrazione, la soluzione prudenziale resta il pagamento integrale entro il termine quando sia in gioco la tenuta del concordato.
Sul calcolo del termine opera inoltre la sospensione dal 1.08 al 4.09 prevista per i versamenti derivanti dai controlli automatizzati. È un elemento operativo decisivo, soprattutto per le comunicazioni ricevute nel periodo estivo, ma non attenua la necessità di presidiare tempestivamente la posizione.
Il CPB richiede dunque un controllo che non sia soltanto fiscale, ma anche procedimentale: data di ricezione, natura delle somme, possibilità di correzione e modalità di pagamento devono essere verificati come parti della stessa decisione. Nel concordato, il debito non è insidioso soltanto per la sua esistenza, ma per il momento in cui l’inerzia del contribuente lascia decorrere il termine che la legge assegna alla sua regolarizzazione.
