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Diritto 08 Novembre 2022

Avviso di ricevimento della Cad per la notifica all’assente temporaneo

Per la Cassazione (Ord. 19053/2022) la produzione dell'avviso di ricevimento costituisce l'indefettibile prova dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria che trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo".

Un contribuente impugnava davanti alla CTP una cartella di pagamento, lamentando, fra gli altri motivi, l’omessa notifica dell'avviso di accertamento. Il giudizio giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, laddove il contribuente eccepiva che la cartolina di notifica prodotta dall'Agenzia delle Entrate non recava timbri postali, per cui non v'era prova né della spedizione né del recapito della raccomandata; comunque, la medesima Agenzia delle Entrate non aveva prodotto la cartolina relativa alla raccomandata CAD. Nell’accogliere le ragioni del contribuente, la Corte di Cassazione (ordinanza 13.06.2022, n. 19053) ricordava che la più recente giurisprudenza di legittimità, avallata dalle Sezioni Unite, ritiene indispensabile la prova non solo della spedizione dell'avviso di cui all’art. 8, c. 3 L. 890/1982, ma della relativa ricezione. Nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso. Nel caso dell’art. 8 L. 890/1982 (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale essenziale...

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