Diritto privato, commerciale e amministrativo
19 Agosto 2024
Avvocato in studio associato e conflitto di interessi
L’avvocato non può assistere uno dei coniugi nelle controversie familiari quando abbia assistito un minore o quando un collega di studio sia stato nominato curatore speciale del minore (Cass S.U., sent. 26.07.2024, n. 20881).
L’art 68, c. 4 del codice deontologico forense dispone che “l’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura e viceversa”.
L’art. 24, c. 5 del medesimo corpo deontologico prevede testualmente che “il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”.
La Suprema Corte, nel decidere un caso di un avvocato che aveva preso le difese del padre in un giudizio sul riconoscimento di un minore il cui curatore speciale apparteneva al medesimo studio associato, ha ritenuto che le norme deontologiche fossero applicabili al caso di specie, stante l’altissimo rilievo dei valori in gioco e avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, al fine di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnerabili quali, appunto, i minorenni che di essa fanno parte, ritenendo necessaria l’astensione dell’avvocato in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi.
Nonostante l’avvocato soggetto a procedimento disciplinare non avesse curato l’interesse del minore in...