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Diritto
29 Agosto 2022
Azione del Fondo di garanzia vittime della strada
L’azione proposta dal FGVS nei confronti dei soggetti responsabili del sinistro, non assicurati, per recuperare quanto versato al danneggiato, è configurabile come azione surrogatoria esperibile nel termine di prescrizione di 2 anni? oppure è azione autonoma, esperibile avanti al giudice competente per valore entro il termine di prescrizione ordinario?
Si registrano nella giurisprudenza tre orientamenti in tema dell’azione recuperatoria proposta dall’impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada nei confronti dei responsabili:
secondo un 1° orientamento l’azione di regresso non trova titolo nel diritto del danneggiato al risarcimento dei danni ma sarebbe un’azione autonoma e specifica prevista dalla legge (cass. 15303/2013). L’illecito costituirebbe il presupposto e non il fatto costitutivo del regresso, che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: richiesta del danneggiato, scopertura assicurativa e pagamento dell’indennizzo anche in via transattiva;
secondo altro orientamento, l’azione recuperatoria, ex art. 292, L. 209/2005, deve essere ricondotta nell’ambito della surrogazione legale ex art. 1203 n. 5, c.c, attribuendosi all’impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato. L’impresa designata si surrogherebbe al danneggiato nei confronti del responsabile per il recupero di quanto pagato, e questo diritto sarebbe soggetto al termine di prescrizione di 2 anni, traducendosi nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito (cass. 366/2002; 15357/2006);
secondo un 3° orientamento, l’azione dell’impresa designata è un’azione speciale non assimilabile né allo schema dell’azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della...