La questione della competenza giurisdizionale e della ripartizione dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo costituiscono da sempre un problema. Da una parte si è ritenuto che l'attore in accertamento negativo sia gravato dell'onere di provare l'esistenza dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio, sia l'inesistenza dei fatti costitutivi dello stesso (sulla scia del noto brocardo “semper necessitas probandi incumbit illi qui agit"); dall'altro lato, invece, è stato sostenuto che in capo all'attore incombe solo l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi, gravando sul convenuto la prova dei fatti costituitivi, in quanto “ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat” (l'onere della prova è a carico di chi afferma una cosa, non di chi la nega).
Di recente, la magistratura contabile per la Regione Calabria (sentenza n. 118/2020) ha affrontato il tema proposto da un medico convenzionato con l'Asl, sciogliendo ogni dubbio sulla competenza dell'organo giudicante e sull'onere della prova con riguardo alle amministrazioni sanitarie pubbliche. Il medico dell'Asl si è rivolto alla magistratura contabile chiedendo l'annullamento della delibera dell'azienda sanitaria con la quale è stata applicata la sanzione di € 2.845,20, mediante trattenute mensili di un quinto dello stipendio, a...