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Diritto 28 Maggio 2019

Azione di regresso di Mediocredito in privilegio, anche NO


Come noto, il Mediocredito Centrale SpA, in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, c. 100, lett. a) L. 23.12.1996, n. 622 con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. Ai sensi dell'art. 8-bis D.L. 24.01.2015, n. 3, il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 D.L. 46/1999. Non vi è dubbio, dunque, in ordine alla natura privilegiata del credito in discorso, tuttavia, sovente accade che la surroga operata da Mediocredito intervenga a seguito della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo depositata dalla società beneficiaria del...

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