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Diritto 11 Giugno 2019

Azione di responsabilità e sopravvenuto fallimento


Il Tribunale di Milano, con la sentenza 7.08.2018, n. 8611, ha stabilito che, in caso di fallimento di una società a responsabilità limitata, il curatore, ai sensi dell'art. 146, c. 2, lett. a) L.F., è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell'art. 2476, c. 3, C.C. Pertanto, nell'ipotesi in cui, nel giudizio d'appello riassunto nei confronti del fallimento, il curatore manifesti l'intento di non proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio (Cassazione, Sez. I, sentenza 31.05.2016, n. 11264). Ciò chiarito, i giudici meneghini hanno, inoltre, affrontato il tema dell'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore, nell'ambito di un giudizio avente a oggetto la responsabilità degli amministratori di una società di capitali. A tale riguardo, il Tribunale di Milano, nel provvedimento in commento, ha ribadito che la giurisprudenza di legittimità, in ordine al preciso onere di allegazione e di prova che grava sull'attore nelle cause di responsabilità contro gli organi sociali, ha avuto, in più occasioni, modo di precisare che: - l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di...

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