L'azione risarcitoria diretta del danneggiato verso la Compagnia assicuratrice, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e dal contratto, non è ammissibile. In tali ipotesi, deve essere rivolta contro il responsabile del danno.
Non sempre si può agire direttamente nei confronti della Compagnia di Assicurazione, ma solo quando è previsto nel contratto assicurativo o da specifica norma di legge. Ipotesi di azione risarcitoria diretta, per esempio, sono previste, in materia di infortunistica stradale, dagli artt. 141 e 144 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).Quando, invece, non vi è una previsione nel contratto o in una norma di legge, che consenta di chiamare in giudizio l’assicuratore, è necessario adire le vie legali nei confronti dei responsabili, i quali eventualmente chiameranno in garanzia la Compagnia che assicura l’evento verificatosi. Nel caso che esamineremo in questo articolo, i genitori di una bambina, travolta da un compagno presso l'asilo comunale durante un gioco su uno scivolo, avevano intrapreso un’azione legale per la tutela dei loro diritti. Nello specifico, i genitori della minore infortunata avevano agito per ottenere il risarcimento ex art. 2048 c.c. direttamente nei confronti dell'assicurazione, ma tale azione è stata ritenuta non conforme né alla normativa né al contratto di assicurazione.È stata, invece, ritenuta possibile la sola azione diretta per il conseguimento dell'indennizzo, nei limiti stabiliti dal contratto. Occorre, quindi, fare chiarezza sui mezzi di tutela nei casi similari al fine di evitare azioni inutili. Una bambina di pochi anni di età, che frequentava un asilo comunale, il giorno 29.03.2006, durante il gioco su uno scivolo,...