La revocatoria tra fallimenti non consente di recuperare beni già acquisiti all’attivo di altra procedura, per il principio di cristallizzazione; è però ammissibile l’eccezione revocatoria del curatore per negare il privilegio al credito insinuato, degradandolo al chirografo.
Il curatore fallimentare può eccepire la revocabilità di una garanzia ammettendo al chirografo un credito insinuato da altra procedura fallimentare in via privilegiata o il principio di cristallizzazione dell’attivo fallimentare osta all’esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti di un soggetto fallito? Per dirimere la controversia occorre ricordare i principi dettati dalle Sezioni Unite in materia di ammissibilità dell’azione revocatoria tra fallimenti (Cass. S.U. 12476/2020):- oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione;- il positivo esercizio dell’azione revocatoria contrasta con la necessità di “cristallizzare” l’attivo alla data del fallimento e finirebbe per sottrarre il bene che ne costituisce l’oggetto alla garanzia dei creditori;- ove l’azione costitutiva non sia stata introdotta dai creditori dell’alienante prima del fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base ai titoli formati dopo il fallimento, non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente;- i creditori dell’alienante (o il curatore nel caso in cui...