Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Agosto 2026
Azione revocatoria del creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio non può impugnare atti pregiudizievoli della società volti a diminuire il valore della partecipazione del socio, anche laddove il socio abbia la maggioranza delle quote societarie e possa decidere della gestione societaria.
L’art. 2901 c.c. presuppone che l’atto dispositivo pregiudizievole provenga dal debitore del creditore istante, ferma la necessaria partecipazione al giudizio del terzo beneficiario dell’atto.Nel caso del socio di una società di capitali, il creditore particolare del socio non può dolersi degli atti posti in essere dalla società, nei cui confronti non ha posizioni creditorie, anche laddove il socio, suo debitore, sia socio di maggioranza della società stessa e l’atto vada ad inficiare la sua quota partecipativa.Infatti, ammettere che il creditore di un socio di una società di capitali possa chiedere di far cadere nei suoi confronti gli atti di gestione della società significherebbe aprire la porta ad un’inammissibile revocatoria ultra partes, scardinando il principio di relatività dei contratti. Non è neppure sostenibile il superamento dello schermo societario, ammesso in via eccezionale in caso di società unipersonale o di abuso della personalità giuridica, configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza e ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione individuale, che renda ipotizzabile la responsabilità illimitata del socio “tiranno” con il proprio patrimonio.Non è invece possibile, al di fuori di tali fattispecie eccezionali, svuotare l’autonomia societaria al fine di eludere l’esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale...