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Diritto 06 Febbraio 2023

Azione revocatoria del curatore a tutela del TFR dei dipendenti

Il curatore deve anche provare la dolosa preordinazione delle parti al pregiudizio del credito futuro? La sentenza della Cassazione 11.01.2023, n. 524 nega tale onere probatorio.

L’art. 66 L.F. dispone che il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice Civile. La natura derivata dell’azione proposta dal curatore comporta che questa presenti i medesimi requisiti sostanziali previsti dall’art. 2901 c.c., fatti salvi gli aspetti relativi a effetti, competenza e legittimazione. Secondo l’art. 2901, c. 1 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, con i quali il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, modificando il patrimonio da un punto di vista quantitativo o qualitativo tale da rendere impossibili o anche solo più incerto e difficile l’integrale soddisfacimento del suo diritto di credito, in quel momento già esistente, ancorché non esigibile in quanto sottoposto a termine o a condizione. Il curatore del fallimento che intende promuovere l’azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni ha, dunque, l’onere di provare tanto la preesistenza di ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole, quanto il mutamento qualitativo o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto. In tale evenienza, non può trovare applicazione la regola generale prevista per l’azione pauliana secondo...

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