Ai sensi dell'art. 2901 C.C., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, purché dimostri la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e la consapevolezza del terzo del pregiudizio che l'atto arrecava.
Per essere legittimati a promuovere l'azione revocatoria, pertanto, è necessario essere creditori del soggetto che pone in essere una disposizione patrimoniale, non è però richiesto che il credito sia accertato, potendo essere sufficiente anche un credito eventuale, per esempio un credito di fonte contrattuale, anche se oggetto di contestazione giudiziale, oppure un credito risarcitorio da fatto illecito da accertare in separato giudizio.
In pendenza di una causa di accertamento o di una causa volta alla condanna relativa alla situazione creditoria, non si determinerà la sospensione dell'azione revocatoria ex art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio di accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né potrebbe sorgere un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela del credito litigioso, dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza che, per ipotesi, rigetti la pretesa...