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Diritto privato, commerciale e amministrativo 13 Luglio 2026

Azione revocatoria e morte del debitore

Sussiste l’interesse ad agire del creditore nell’azione revocatoria di un atto compiuto tra il proprio debitore e la moglie, se quest’ultima, a seguito del decesso del marito, diventa erede del medesimo accettando l’eredità puramente e semplicemente, confondendo i patrimoni?

L’azione revocatoria presuppone la necessità della permanenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. per tutta la durata del processo. L’interesse è strettamente connesso all’eventus damni, inteso come pregiudizio concreto arrecato alle ragioni creditorie, ossia come rischio effettivo di infruttuosità o di maggior difficoltà dell’esecuzione.In caso di morte del debitore, la verifica della persistenza di tale interesse va condotta alla luce degli effetti della successione ereditaria, distinguendo a seconda delle modalità di accettazione dell’eredità:- nell’ipotesi di accettazione con beneficio di inventario, la responsabilità dell’erede resta limitata intra vires hereditatis; - nell’ipotesi di accettazione pura e semplice si determina invece la confusione dei patrimoni con estensione della responsabilità ultra vires, all’intero patrimonio personale.In tale ultima evenienza il creditore del de cuius, titolare di un credito accertato giudizialmente, può agire esecutivamente sull’intero patrimonio dell’erede, senza distinzione tra beni ereditari e beni personali, con conseguente ampliamento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.Un siffatto ampliamento può incidere sulla sussistenza dell’interesse all’azione revocatoria poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revocatoria non è finalizzata a rafforzare una garanzia già adeguata, ma esclusivamente a ricostituire una garanzia patrimoniale...

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