HomepageDirittoProcedure concorsualiAzione revocatoria escussione del pegno e periodo sospetto
Procedure concorsuali
05 Maggio 2025
Azione revocatoria escussione del pegno e periodo sospetto
Ai fini della revocabilità di un pagamento effettuato con l’escussione di un pegno dato in garanzia, il periodo sospetto previsto dalla norma deve essere computato in riferimento all’effettivo incasso della somma o alla successiva imputazione del ricavato a pagamento del credito garantito?
L’art. 67, c. 2 L.F. (oggi art. 166 del Codice della crisi) ha affermato che sono revocabili, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi se compiuti dal debitore (dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale) o nei 6 mesi anteriori dall’apertura della procedura. Nel caso di escussione di polizze costituite in pegno imputate al passivo di un conto corrente ci si chiede se il periodo sospetto debba essere riferito al momento della liquidazione del pegno dato in garanzia o all’atto dell’effettivo utilizzo della somma per la riduzione del passivo.Secondo il Tribunale di Perugia, la rimessa è revocabile se l’imputazione al passivo è compiuto nei 6 mesi anteriori dall’apertura della procedura.La Corte d’Appello ha invece ritenuto di dover valutare l’effettivo momento in cui è stato acquisito il ricavato della polizza concessa in pegno, a nulla rilevando il successivo atto di compensazione in conto corrente.Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Suprema Corte, con ordinanza 15.04.2025, n. 9812, ha confermato l’orientamento della Corte distrettuale sul presupposto che il pegno, sia che provenga da un terzo sia che provenga dal debitore, è costituito a garanzia dell’obbligazione, per cui l’adempimento si concretizza quando lo...