La giurisprudenza (Cass., S.U., 23.11.2018, n. 30416) ritiene inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di azione costitutiva che modificherebbe ex post una situazione giuridica preesistente e violerebbe il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori. L'orientamento si fonda su 2 principi: da un lato, sulla previsione degli artt. 51 e 45 L.F. secondo i quali l'asse concorsuale sarebbe insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento; dall'altro, sulla natura costitutiva della pronuncia di revocatoria, il cui effetto, producendosi solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, non potrebbe essere invocato contro la massa dei creditori quando l'azione sia esperita dopo l'apertura della procedura fallimentare. Unica eccezione alla regola sopra esposta sarebbe un'eventuale azione revocatoria proposta prima della dichiarazione di fallimento, in quanto gli effetti dell'azione retroagirebbero alla data della domanda.
Una recente ordinanza della I sezione 23.07.2019, n. 19881 ha rimesso la questione nuovamente all'attenzione delle Sezioni Unite, sulla scorta della novità legislativa introdotta dall'art. 290, c. 3 D.Lgs. 14/2019, che fissando la regola espressa secondo la quale “il curatore della procedura di liquidazione giudiziaria aperta nei confronti delle altre società del gruppo può esercitare nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria degli atti compiuti dopo il deposito degli atti compiuti, dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale”, non prevedrebbe deroghe al principio dell'inammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale, già in precedenza affermato in via interpretativa, generalizzando così, per converso, l'applicazione, ora, del contrario principio di ammissibilità dell'azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, nei confronti della procedura concorsuale.
La soluzione predicata dalle Sezioni Unite si risolve nel diniego della tutela assicurata dalla legge al creditore, per un evento che colpisce un terzo e arricchisce i creditori di quest'ultimo a suo danno.
Sostenere che il fallimento del terzo impedisca la possibilità di agire in revocatoria contro la procedura significherebbe creare una fattispecie di irrevocabilità sopravvenuta dell'acquisto, permettendo al fallimento di “ripulire” l'acquisto che verrebbe così a sanarsi per una vicenda propria del terzo avente causa (magari provocata proprio dal debitore, società controllante che trasferisce il cespite e fa fallire la controllata).
A giudizio della Sezione remittente, invece, la domanda revocatoria sarebbe ammissibile anche successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, formulando una domanda di ammissione al passivo per il corrispondente valore del pagamento o del bene oggetto dell'atto dispositivo astrattamente revocabile. In quest'ultima ipotesi il giudice delegato dovrebbe deliberare la pregiudiziale pretesa costitutiva (azione revocatoria) incidenter tantum, non ammettendo l'art. 93 L.F. domande di ammissione al passivo diverse rispetto a quelle aventi a oggetto il riconoscimento di un credito: la restituzione o la rivendicazione di beni mobili o immobili nei riguardi della curatela.
