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Diritto 22 Dicembre 2022

Azione revocatoria, riassunzione, fallimento e competenza

Pendente un giudizio ex art. 2901 c.c., il giudizio rimesso al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio, in caso di successivo fallimento di una delle parti, dove deve esser riassunto?

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. 2.12.2022, n. 35529) si è occupata di un caso di remissioni al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c., per difetto del contraddittorio, del giudizio relativo all’azione revocatoria promossa da una banca nei confronti di un soggetto che aveva donato ai figli la nuda proprietà della casa coniugale riservando alla moglie l’usufrutto. All’atto della riassunzione, fallito il dante causa, il giudice del rinvio si era spogliato della propria competenza a favore del tribunale fallimentare, a suo giudizio, competente per attrazione ex art. 66 L.F. La Suprema Corte con la pronuncia citata ha ritenuto, invece, ancora sussistente la competenza del giudice individuato per la riassunzione sulla scorta dell’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. 17.12.2008, n. 29420), secondo cui il curatore ha la possibilità di proseguire il giudizio con cui il singolo creditore esercita un’azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore in bonis, a seguito del fallimento di quest’ultimo, subentrando nella posizione processuale di tale creditore. Benché tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore/attore, viene a essere estesa a beneficio dell’intera massa creditoria, ciò non basta a far ritenere che il curatore debba...

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