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Diritto
06 Dicembre 2021
Azioni possessorie contro società ammessa al concordato
Tali iniziative sono precluse stante il divieto generale di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari in caso di ammissione alla procedura concorsuale.
L’art. 168 L.F. (come modificato dall’art. 13 D.Lgs. 169/2007) prevedeva che dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo divenisse definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non potessero, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
L’espresso richiamo alle sole azioni esecutive aveva escluso l’applicabilità della norma, costituente eccezione al generale principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., alle misure cautelari.
L’art. 33 D.L. 83/2012, nel modificare il comma, ha aggiunto il riferimento anche alle azioni cautelari. L’intenzione del legislatore era evidentemente quella di evitare che, attraverso azioni esecutive individuali, i creditori più tempestivi potessero alterare la par condicio creditorum e potessero altresì rimettere in discussione l’assetto che la società aveva posto a base della proposta concordataria, considerato che anche un eventuale sequestro avrebbe potuto convertirsi in pignoramento.
L’espressa aggiunta al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni della società che ha presentato domanda di concordato e pubblicato il ricorso nel Registro delle Imprese, anche delle azioni cautelari, ha aperto la strada all’inammissibilità anche delle azioni...