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Società e contratti 11 Maggio 2026

Bancarotta e amministratori senza deleghe: il peso delle competenze

Il D.Lgs. 47/2026 introduce l’art. 2381-ter c.c. che impone agli amministratori non delegati di considerare le proprie competenze nel valutare le informazioni, con ricadute sulla responsabilità per concorso in bancarotta fraudolenta.

Con il D.Lgs. 47/2026, attuativo della L. 21/2024 (c.d. legge Capitali), cambia in modo significativo il quadro della responsabilità penale degli amministratori privi di deleghe gestorie per concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale. La riforma interviene a pochi mesi dalla sentenza della Cassazione n. 12065/2026 (Quinta Sezione Penale), che aveva fissato alcuni punti fermi sul tema.

Fino al 29.04.2026, la responsabilità dell’amministratore non esecutivo si fondava sull’art. 40, c. 2 c.p., ovvero sull’omesso impedimento dell’evento illecito. La giurisprudenza ammetteva il concorso anche a titolo di dolo eventuale, ma solo a condizione che l’amministratore avesse percepito in concreto segnali “perspicui e peculiari” del fatto illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Non bastava, peraltro, la conoscenza effettiva del fatto: rilevava anche la sua concreta conoscibilità, da valutare tenendo conto del potere informativo che l’art. 2381, ultimo comma c.c. (nella versione previgente) attribuiva a ciascun amministratore. Se esistevano indicatori specifici di distrazione e l’amministratore non si attivava per approfondire, la sua inerzia poteva fondare la responsabilità penale per il contributo causale dell’omissione.

La Cassazione n. 12065/2026 ha però precisato un punto importante: la responsabilità per concorso non può derivare in automatico dalla posizione di garanzia, né dal semplice mancato esercizio dei doveri di vigilanza. Infatti, a tal fine, servono elementi concreti e specifici che dimostrino un’omissione che va oltre la semplice negligenza e che esprima, invece, una partecipazione volontaria (anche solo nella forma del dolo eventuale) alle condotte illecite degli amministratori delegati.
I segnali di allarme, in altre parole, vanno sempre contestualizzati: occorre verificare come l’amministratore non operativo li abbia effettivamente elaborati, perché è possibile che li abbia sottovalutati o non compresi appieno, il che sposterebbe la sua condotta nell’area della colpa, irrilevante ai fini del concorso doloso. Le Sezioni Unite (sentenza n. 38343/2014) avevano già chiarito che il dolo eventuale richiede la prova di un atteggiamento psichico reale: al soggetto deve essersi rappresentata la possibilità concreta dell’evento lesivo e, dopo averla valutata, deve aver scelto comunque di non agire, accettando il rischio che l’evento si verificasse. È proprio su questo terreno che il D.Lgs. 47/2026 produce i suoi effetti più rilevanti.

L’art. 9, c. 1, lett. f) ha riscritto l’art. 2381 c.c. e introdotto il nuovo art. 2381-ter c.c. (“Informazione consiliare”). Mentre i commi 1 e 3 riprendono il contenuto della norma previgente, il comma 4 aggiunge un elemento nuovo: gli amministratori senza deleghe, quando assumono le proprie decisioni, fanno ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute “anche in relazione alle loro specifiche competenze”.
La Relazione illustrativa lo dice chiaramente: la norma vuole innalzare il livello di diligenza dell’amministratore non delegato nella valutazione delle informazioni che riguardano materie in cui egli ha una competenza specifica. Le conseguenze sul piano penale sono dirette. Se un amministratore senza deleghe ha competenze tecniche nel settore interessato dalle condotte distrattive, diventa molto più difficile per lui sostenere di non aver colto i segnali di allarme: la legge gli chiede espressamente di leggere le informazioni attraverso le proprie competenze professionali. In queste condizioni, ricondurre il suo atteggiamento alla semplice colpa (che non è sufficiente per il concorso in bancarotta fraudolenta) sarà sempre più arduo, con il risultato di facilitare la prova del dolo eventuale da parte dell’accusa.